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DECRETO N. 2 DEL 13/03/2020 - DPCM 11.03.2020 - Individuazione dei servizi indifferibili da rendere in presenza - DISPOSIZIONI PER GLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI ed IL PERSONALE DIPENDENTE E PER L’ACCESSO ALLE STRUTTURE COMUNALI

 

IL SINDACO

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTA l’emergenza sanitaria in corso;

VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO, in ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO di quanto previsto dall’art.1 comma 6 del DPCM del 11.03.2020: “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”;

PRESO ATTO, altresì, dei chiarimenti del Ministro della Pubblica Amministrazione Dadone che ha specificato che “gli uffici pubblici devono rimanere funzionali,  ma devono concedere il lavoro agile necessariamente, perché in questa fase deve diventare la modalità di lavoro ordinaria, salvo per quei tipi di lavoro che non si possono fare tramite computer”;

CONSIDERATO il ridotto numero di personale in forza presso questo Ente rende ancor più difficoltosa la gestione della fase emergenziale per scarsità di mezzi, persone e formazione;

 

VALUTATO INDISPENSABILE, in ogni caso, in considerazione dell’emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a quanto richiesto dalla legge, procedendo all’organizzazione delle attività sulla base delle disposizioni normative in ultimo citate, ed individuando, pertanto, le attività indifferibili da rendere in presenza;

RITENUTA la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

 

ORDINA

 

a) che la sede comunale rimanga fino al 3.4.2020 ordinariamente chiusa al pubblico; l’accesso sarà consentito all’utenza solo in casi di indifferibilità ed urgenza dalle 7.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e pertanto:

 - l’accesso agli uffici, anche ai fini dello svolgimento dei servizi essenziali, potrà avvenire solo da parte della persona interessata con modalità tali da garantire il cd. Droplet – distanza di almeno un metro tra le persone;

- i dipendenti garantiranno reperibilità per le attività essenziali e per i casi di necessità ed urgenza dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 14.00;

- il front office in Comune per le urgenze è contattabile al numero 0832/825489, dalle ore 7.30 alle ore 13.00

-l'utenza dovrà utilizzare le seguenti modalità alternative di contatto:

- utilizzo primario della PEC : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica

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b) che, fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020, e salvo prosieguo, sulla base delle indicazioni degli organi di gestione dell’emergenza le seguenti siano definite quali “attività indifferibili da rendere in presenza”:

  • Attività della protezione civile e polizia locale connesse all’emergenza;
  • Attività urgenti dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
  • Attività urgenti dei servizi sociali connesse all’emergenza;
  • Attività della segreteria comunale collegate all’emergenza sanitaria in corso;
  • Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;
  • Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria ed urgente di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone

 

c) tutte le restanti attività di competenza comunale dovranno essere svolte:

-  prioritariamente in smart working, fermo restando la reperibilità dei dipendenti;

- presso la sede comunale, dai dipendenti come individuati dai responsabili di area, con ogni attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;

 

d) i responsabili di area individueranno almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate; tutti gli altri dipendenti, che effettuano progetti di lavoro domiciliare (“lavoro agile” o “smart working”), sono comandati in disponibilità presso il proprio domicilio e, durante l’orario di lavoro, dovranno essere reperibili al fine di essere richiamati per ogni necessità, presentandosi sul luogo di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata. Tale comando in disponibilità emergenziale, come disposto dall’art. 19 del D.L. 9/2020 viene inteso quale “servizio prestato a tutti gli effetti di legge”, conseguentemente ogni abuso sarà perseguito a norma di legge;

 

e) i soli dipendenti in servizio continuino a timbrare le presenze con le consuete modalità, i debiti orari che si maturano in virtù del presente provvedimento saranno recuperati e regolati con opportune disposizioni alla fine dell’emergenza sanitaria;

 

f) Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

 

ORDINA, ALTRESI’

 

che il presente provvedimento

- sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell’ente con immediatezza e che allo stesso venga data massima diffusione tramite pubblicazione sulla Home page del sito istituzionale ed affissione;

-  sia trasmesso ai seguenti organi:

  • alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;
  • alla Presidenza della Regione Puglia;
  • al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente;
  • al Comando – Stazione dei Carabinieri di competenza territoriale;
  • ai Responsabili di Area al fine di divulgarlo al personale dipendente unitamente alle proprie disposizioni ed in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267.
  • Al Segretario comunale;

AVVERTE

 

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sez. di Lecce o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

 

Dalla residenza comunale, 13.03.2020

                                                                                                                          IL SINDACO

                                                                Paolo Greco

 

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